Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è pulito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.
Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.».
Conseguentemente sopprimere la lettera i).