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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.14. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
13.14.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   s) dopo l'articolo 648-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 648-quinquies – (Delitto di autoriciclaggio). Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, dopo aver commesso un delitto non colposo, trasferisce denaro, beni o altre utilità da esso provenienti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 16.493.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».