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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.251. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2012  [ apri ]
12.251.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Incarichi dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato). – 1. Il comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
  2. Il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato:
   a) possono assumere incarichi nei soli casi espressamente previsti dalla legge;
   b) sono collocati in posizione di fuori ruolo se gli incarichi sono attinenti agli interessi dell'amministrazione di appartenenza ovvero in quanto, per un interesse dell'amministrazione che lo conferisce, l'incarico deve essere necessariamente affidato ad una specifica categoria di magistrati, ovvero ad avvocati o procuratori dello Stato;
   c) qualora siano chiamati a ricoprire incarichi consentiti dalla legge per i quali non è espressamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni;
   d) possono essere autorizzati, di anno in anno, a rimanere in servizio presso l'amministrazione di appartenenza solo se l'incarico consiste in un'attività di consulenza che non crea pregiudizio al pieno assolvimento degli obblighi di servizio; non possono essere in ogni caso autorizzati a rimanere in servizio se l'incarico implica lo svolgimento di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate;
   e) non possono ricoprire incarichi in uffici di organi politici o funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti ovvero, ove consentito, incarichi in società a totale o a parziale partecipazione pubblica, per più di cinque anni consecutivamente; il periodo può essere superiore solo nel caso di singoli incarichi svolti presso organi di rilevanza costituzionale o presso organismi internazionali per i quali siano stabiliti mandati di durata superiore a cinque anni, nel caso di destinazione al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché in altri casi in cui una specifica disposizione di legge stabilisca una durata superiore per il singolo incarico conferito;
   f) prima di essere nuovamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera e), devono prestare servizio presso l'amministrazione di appartenenza per un periodo almeno doppio rispetto a quello trascorso subito prima in aspettativa o in fuori ruolo e comunque non inferiore a tre anni;
   g) non possono essere posti fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'espletamento di uno degli incarichi di cui alla lettera e) per una durata complessiva superiore a quindici anni nell'arco della carriera;
   h) se collocati fuori ruolo mantengono il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità e non possono ricevere, a titolo di retribuzioni o di indennità aggiuntive, o anche soltanto per il rimborso delle spese, introiti annui superiori al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza; i relativi oneri sono posti integralmente a carico della amministrazione che conferisce l'incarico;
   i) in nessun caso possono ottenere adeguamenti del trattamento economico riconosciuto dalla amministrazione di appartenenza prendendo a presupposto il trattamento economico percepito per altri incarichi anche se a qualsiasi titolo autorizzati o consentiti;
   l) eventuali conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi riconosciuti in base all'anzianità di servizio maturata nel periodo trascorso in fuori ruolo hanno efficacia dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine di detto periodo;
   m) non possono trattare questioni riferibili alle amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate».

  3. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che individuino, attraverso il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, con specificazione degli incarichi per i quali deve essere necessariamente previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 53, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, garantendo uniformità di trattamento e provvedendo alla contestuale abrogazione dei regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, trasfuso nell'articolo 53, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
  4. Fino all'adozione del decreto legislativo di cui al comma 3, restano vigenti i regolamenti adottati sulla base dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con l'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge.
  5. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. In sede di prima applicazione dei termini massimi previsti alle lettere e) e g) dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, i periodi di sospensione dal servizio presso l'amministrazione di appartenenza in ragione di servizi prestati, anche in momenti diversi e presso una molteplicità di enti o amministrazioni, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è computato, rispettivamente, fino ad un massimo di quattro e di dodici anni.