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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.250. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2012  [ apri ]
12.250.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non può essere prestato fino alla fine del comma con le seguenti: è disciplinato da uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, nei termini previsti dal comma 2, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) fissare nei ruoli organici della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché dell'Avvocatura dello Stato un numero di posti per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle istituzionali, che non superi il dieci per cento delle rispettive dotazioni organiche;
   b) individuare gli uffici pubblici per i quali è strettamente indispensabile che siano ricoperti da magistrati collocati fuori ruolo;
   c) indicare il periodo massimo, non superiore a dieci anni, che può essere trascorso fuori dal ruolo organico per incarichi diversi da quelli di natura giurisdizionale, prevedendo una disciplina transitoria per coloro che hanno già superato il limite in ragione di servizi prestati anche presso amministrazioni diverse precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
   d) determinare il trattamento economico spettante al magistrato o avvocato collocato fuori ruolo in via alternativa tra quello dell'amministrazione di appartenenza e quello relativo all'incarico ricoperto fuori ruolo, regolamentando i conseguenti rapporti anche di carattere previdenziale tra le diverse amministrazioni, fatta salva la possibilità di applicare l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rimodulando la percentuale prevista dal comma 2 di tale articolo in funzione della tipologia dell'incarico;
   e) prevedere criteri diretti ad escludere possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

  2. I decreti legislativi previsti dal comma l sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
  3. Le disposizioni attuative della norma di delega di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano, nei limiti previsti dalla delega, anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.