Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici). – 1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:
a) dell'esperienza professionale già maturata;
b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
c) del principio di rotazione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo.