Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di ineleggibilità di coloro che rivestono le cariche di deputato, di senatore o di membro italiano del Parlamento europeo). – 1. Chi ricopre la carica di deputato o senatore non è eleggibile alle cariche seguenti:
a) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
b) presidente di giunta provinciale;
c) presidente di giunta regionale;
d) membro italiano del Parlamento europeo.
2. I membri italiani del Parlamento europeo non sono eleggibili alle cariche seguenti:
a) deputato o senatore della Repubblica italiana;
b) presidente di giunta regionale;
c) presidente di giunta provinciale;
d) sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.