Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) propone misure idonee al riordino della disciplina vigente in materia di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione, finalizzate all'introduzione della previsione di incompatibilità assoluta tra la condanna per reati corruzione e la permanenza nei ranghi della pubblica a amministrazione per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici, economici e non economici, provvedendo altresì a disciplinare le misure di sospensione dal servizio nelle more e nei gradi del giudizio per i medesimi reati.