Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i principi guida per il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche, che comunque devono prevedere il divieto, per gli amministratori pubblici elettivi o di carriera, di accettare donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.