Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) adotta entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il codice etico tipo delle amministrazioni pubbliche che comunque prevede il divieto di donazioni o regali, di qualunque natura, di valore superiore a trecento euro, agli amministratori pubblici, da parte di soggetti aventi affari o attività strettamente inerenti alle funzioni amministrative esercitate.