All'emendamento 4.600 del Governo, parte consequenziale, comma 2-bis, capoverso ART. 54, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e che comunque preveda il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.