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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.2. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/06/2012  [ apri ]
20.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 20. – (Misure di prevenzione in riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Qualora le attività delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), siano compiute nello svolgimento delle funzioni o del servizio, al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio è altresì applicata la misura di prevenzione della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, alle seguenti condizioni:
   a) che i beni o le altre utilità di cui il soggetto abbia la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, risultino di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica. A tal fine le indagini e verifiche, di cui al comma 1 del citato articolo 34, prendono a base di riferimento gli emolumenti annuali resi pubblici ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le dichiarazioni reddituali rese pubbliche ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
   b) che la pericolosità sociale sia valutata anche in rapporto al corretto andamento della pubblica amministrazione;
   c) che il soggetto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni o altre utilità di cui alla lettera a).

  2. All'articolo 2, comma l, lettera b), ed all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni».