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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.3. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/06/2012  [ apri ]
19.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 5 della legge 27 marzo 2011, n. 97, è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Divieto di ricoprire incarichi direttivi e dirigenziali a seguito di condanna definitiva). – 1. Nel caso di sentenza di condanna definitiva, ancorché intervenuta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo, ivi compresi quelli assunti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere incarichi direttivi e dirigenziali, anche se elettivi o di nomina, in unità operative o in strutture altrimenti denominate.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'amministrazione di appartenenza procede, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, alla revoca degli eventuali incarichi dirigenziali nonché all'attribuzione di nuove funzioni, in ogni caso non dirigenziali e non corrispondenti, per settore, a quelle connesse o comunque inerenti il procedimento penale per cui siano stati condannati».