Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».