Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: , cagionando nocumento alla società.
Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
«p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote».