stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.82. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
14.82.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: , che, a seguito della dazione fino alla fine del primo comma con le seguenti: e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:
  
«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.
  La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
   all'articolo 15, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
    «p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote».