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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.58. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
14.58.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Dopo l'articolo 2635 è aggiunto il seguente:
  «Art. 2635-bis. – (Istigazione alla corruzione in affari privati). – Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena della reclusione da tre mesi a due anni ridotta di un terzo.
  I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che sollecitano una promessa o una dazione di denaro o altra utilità in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da tre mesi a due anni».