Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 322-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o degli altri vantaggi patrimoniali conseguiti.»;
3) al terzo comma, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».