Al comma 1, sopprimere la lettera d)
Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
«Art. 321. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni.»