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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.404. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
13.404.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) dopo l'articolo 321 è aggiunto il seguente: «Art. 321-bis. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione o concussione). – Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter e 319-quater è conseguente la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 319 è conseguente la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio.
  Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».