Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 353, 353-bis e 356 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
Conseguentemente:
dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
r-bis) dopo l'articolo 417 è inserito il seguente:
«Art. 417-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis e 416-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
r-ter) dopo l'articolo 648-ter è inserito il seguente:
«Art. 648-ter.1. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 628, 629 e 644 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;
dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). – 1. All'articolo 260, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici”».