Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
«Non è punibile chi abbia commesso il fatto qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili. Non è punibile chi, nello stesso termine versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».