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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.307. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
13.307.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) dopo l'articolo 323-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 323-ter. – (Valutazione delle circostanze). – Quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis e 323 del codice penale, il giudice non può dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ovvero l'equivalenza tra le stesse, ai sensi dell'articolo 69, commi 2 e 3, quando non vi è prova dell'integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento di esso e mediante le restituzioni».