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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.270. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
13.270.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
  «Art. 317. – (Corruzione e concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
  Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. La condanna comporta l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici».

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Pene per il corruttore). – Chiunque dà o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a otto anni».
   sostituire la lettera g) con la seguente:
    g) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:
  «Art. 319. – (Confisca del prezzo o profitto della corruzione). – Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata, la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
  Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere di ufficio. Si presume che il profitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni».

   sostituire la lettera l) con la seguente:
    l) l'articolo 320 è sostituito dal seguente:
  «Art. 320. – (Termini di prescrizione). – Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva».
   dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
    l-bis)
l'articolo 321 è sostituito dal seguente:
  «Art. 321. – (Causa di non punibilità per la corruzione). – Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.
  La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, egli versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto».
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 244 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi ha ricevuto la somma.
  3. Le somme confiscate ai sensi del comma 5 sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato per l'eventuale risarcimento dei danni.
  4. Le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.