Al comma 1, lettera r), capoverso, dopo l'ultimo comma, aggiungere, il seguente:
Non è illecita l'attività di mediazione e rappresentanza esercitata in forma professionale, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, presso istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche e finalizzata a perseguire obiettivi leciti per conto di portatori di interessi particolari, che si avvalgono di detta attività esclusivamente al fine di partecipare, attraverso la produzione di documenti di analisi e proposta, al processo di elaborazione delle decisioni pubbliche.