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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.15. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
13.15.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   s) dopo l'articolo 648-bis è inserito il seguente:
  «Art. 648-bis.1. – (Riciclaggio e autoriciclaggio). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai medesimi delitti è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al 30 per cento dell'importo riciclato».