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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.10. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/06/2012  [ apri ]
10.10.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 10. – (Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 6-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
  2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati al comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.
  3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
  4. L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
  Art. 6-ter. – 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di deputato. Essa è dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva».

  2. La rubrica del capo II del titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».
  Art. 10-bis. – (Ambito applicativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in forza di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica.
  Art. 10-ter. – (Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis del presente testo unico».
  Art. 10-quater. – (Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. All'articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli per i quali non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 6-bis o per i quali tale dichiarazione risulti non veritiera».
  Art. 10-quinquies. – (Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). – 1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «1-bis. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  Art. 10-sexies. – (Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.
  2. Per tutti gli effetti disciplinati dal comma 1 del presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
  Art. 10-septies. – (Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. Dopo il settimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:
  «Ogni candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 4-bis della presente legge. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente».