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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.15. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/05/2012  [ apri ]
4.15.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Tutto il personale operante presso gli uffici di cui al comma 2 non può esercitare l'industria o il commercio né svolgere attività professionale. Anche se non dipendente di una pubblica amministrazione, è tenuto al rispetto del codice di comportamento di cui all'articolo 54. Il dirigente dell'ufficio competente per la gestione del personale vigila sul rispetto delle previsioni di questo articolo. In caso di violazione, propone l'avvio del procedimento disciplinare o propone al vertice politico la revoca dell'incarico.
  02. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 5-bis e 6 sono abrogati. Gli incarichi conferiti in base ai suddetti commi cessano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non possono essere rinnovati.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Sono comunque definite specifiche norme di comportamento per il personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, e al personale addetto a funzioni ispettive e all'attività contrattuale.».