Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi:
a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori della pubblica amministrazione;
b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.