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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0600. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/05/2012  [ apri ]
4.0600. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali). – 1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, nonché a rivedere la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo per quelli, da attribuire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, ai fini della garanzia della massima imparzialità dei titolari degli incarichi nello svolgimento delle loro funzioni e ai fini della prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione;
   b) prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, nonché per coloro che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in imprese sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
   c) disciplinare i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un adeguato periodo di tempo, non inferiore ai tre anni, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico, abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o siano stati candidati agli stessi incarichi, escludendo in ogni caso il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o incarichi pubblici elettivi, nel periodo immediatamente precedente al conferimento dell'incarico, comunque non inferiore ai tre anni. I casi di non conferibilità vanno graduati in rapporto alla rilevanza degli incarichi di carattere politico svolti e all'ente di riferimento.
   d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
    1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche esterni, nelle pubbliche amministrazioni che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali;
    3) gli amministratori di enti pubblici e di soggetti di diritto privato in controllo pubblico;
   e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o non, presso imprese private sottoposte a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'impresa o l'attività professionale è soggetta a regolazione o a contribuzioni economiche da parte dell'amministrazione;
   f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

Il Governo