Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. All'articolo 196 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di Comuni il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico finanziario ed al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.