Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) «per “interessati”, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo richiedano l'accesso».
2. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le singole pubbliche amministrazioni consentono l'accesso a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».
3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2, le parole «deve essere motivata. Essa» sono soppresse.