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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0253. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/05/2012  [ apri ]
4.0253.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Il procedimento di annullamento d'ufficio sia avvia senza deroghe quando l'amministrazione competente per l'autotutela ha notizia di circostanze di fatto tali da far ragionevolmente ipotizzare che l'illegittimità del provvedimento di primo grado si correla, direttamente o indirettamente, a fatti di corruzione nell'attività amministrativa.
  1-ter. Le pubbliche amministrazioni dispongono in ogni caso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi definitivamente annullati in sede giurisdizionale, anche nei casi in cui la parte vittoriosa nel giudizio ha volontariamente rinunciato al ricorso o agli effetti della sentenza di annullamento.
  1-quater. I provvedimenti di annullamento d'ufficio sono trasmessi dalle amministrazioni competenti, in via telematica, alla Corte dei conti;
   al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di convalida non può essere avviato nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».