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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0250. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/05/2012  [ apri ]
4.0250.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. L'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  Art. 9. – (Intervento dei portatori di interessi nel procedimento). – 1. Le persone fisiche portatrici di propri interessi individuali e i loro rappresentanti legali o volontari, i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati in conformità alle disposizioni normative di settore, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici in qualsiasi forma costituiti, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo in ogni sua fase sino alla decisione finale.
  2. L'intervento nel procedimento amministrativo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, in particolare di imprese, persone giuridiche, portatori di interessi particolari altrui o gruppi di interesse, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, è disciplinato con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indica le modalità di partecipazione e le forme di interlocuzione con le amministrazioni procedenti in ordine all'intervento di cui al presente comma, con garanzie elevate di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le regioni e gli enti locali si conformano al principio di differenziazione delle modalità partecipative di cui al presente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinando la materia ai sensi dell'articolo 29. Nelle more dell'adozione delle misure normative di cui al presente comma, si applica la disciplina di cui al comma 1.