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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0255. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2012  [ apri ]
4.0255.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente: Art. 26-bis. – (Diritto di azione delle Autorità amministrative indipendenti). – 1. Le Autorità amministrative indipendenti sono legittimate ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela degli interessi pubblici garantiti da tali Autorità nell'ambito delle proprie competenze.
  2. Ciascuna Autorità amministrativa indipendente, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme di cui al comma 1, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica i profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità amministrativa indipendente può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
  3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del presente codice.