stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0251. in Assemblea riferita al C. 4434-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2012  [ apri ]
2.0251.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente
  Art. 2-bis. – (Istituzione del Registro pubblico della trasparenza). – 1. In analogia con quanto deciso dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono, inter alia, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. È altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.
  2. Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.
  3. Con la registrazione, di cui al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:

   a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:

    1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;

    2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

    3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;

    4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;
    5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
    6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti dalle istituzioni;
    7) non inducono i membri delle istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;
    8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;
    9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni;
   b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentanti, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

  4. I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta.
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro.
  6. Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono individuare le modalità di armonizzazione dei propri Regolamenti alle disposizioni del presente articolo.
  7. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire:
   a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;
   b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;
   c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione(AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009;
   d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;
   e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c);
   f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;
   g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;
   h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;
   i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false;
   l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione.

ident. 2.0270.