Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici). – 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera d-bis è abrogata.
2. All'articolo 17 del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza».
b) al comma 4, le parole: «e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza» sono soppresse.