Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Compensi per gli incarichi extra giudiziari dei magistrati). – 1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado, ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali, ricevere direttamente alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.
2. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso , ivi inclusi i rimborsi spesa, relativo agli incarichi di cui al comma 1 all'amministrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di un terzo del totale dell'importo attribuito come compenso complessivo, per ciascun anno solare.
3. Le somme eccedenti il limite di cui al comma 2 sono versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell'amministrazione riguardante l'assistenza e la previdenza del personale di magistratura.
4. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici.