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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2011  [ apri ]
1.15.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione come definita nell'accordo di prestito.
2. Al fine del rilascio della garanzia di restituzione di cui al comma 1, i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative internazionali e sopranazionali, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti nei quali siano definiti per ogni mostra o esposizione:
a) la garanzia di restituzione di cui ai commi 1, 2 e 4;
b) la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione;
c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia;
d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno messi loro a disposizione.

4. La garanzia di restituzione, nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, può essere rilasciata a condizione che:
a) non sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione;
b) nel contratto di prestito sia esplicitamente concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali torneranno nello Stato contraente da cui sono stati prestati.

Il Relatore