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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2011  [ apri ]
1.10.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La garanzia di restituzione può essere rilasciata, salve le condizioni di cui ai commi precedenti, se:
a) nessuno abbia fatto valere, entro il momento del rilascio della garanzia, mediante opposizione, un titolo di proprietà sui beni culturali;
b) i beni culturali non risultino posseduti o detenuti illecitamente;
c) nel contratto di prestito è concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali ritornino nello Stato contraente da cui sono stati prestati.

Conseguentemente, ai commi 1 e 2, dopo la parole: lettera c) aggiungere le seguenti: e 3 bis.