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Legislatura XVI

Proposta emendativa 55.7. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2010  [ apri ]
55.7.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:
«2-ter. Le regioni, con proprie direttive, da adottare entro il mese di febbraio di ciascun anno, individuano gli ambiti territoriali, corrispondenti al territorio di una o più province, all'interno dei quali, con deliberazione della Giunta comunale, può essere autorizzata, per determinati periodi, la somministrazione di bevande alcoliche anche dopo le ore 2 della notte, e comunque non oltre le ore 5 della notte, in relazione agli usi e alle consuetudini locali ovvero in occasione di festività o di manifestazioni tradizionali. La deliberazione è adottata entro il mese di marzo e individua per i dodici mesi successivi i periodi per i quali è prevista l'autorizzazione, la cui durata complessiva non può superare novanta giorni. L'autorizzazione di cui al presente comma non può essere concessa nell'ambito dei territori provinciali nei quali nell'anno precedente si sia verificato un numero di incidenti stradali, che abbiano provocato la morte di persone o lesioni gravi o gravissime, superiore rispetto al numero di quelli verificatisi nel secondo anno precedente. Ai fini dell'adozione delle direttive di cui al primo periodo le regioni acquisiscono dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, operanti nel proprio territorio, i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi sul territorio medesimo nell'anno precedente.»;

2) sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 2-ter";
c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, e al comma 2-bis comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594";

b) al comma 2, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: "di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773," inserire le seguenti: "che esercitino la propria attività oltre le ore 20,»;

2) sostituire le parole: "2-bis e 3" con le seguenti: "2-bis e 3-bis";

c) al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 acquistano efficacia a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».