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Legislatura XVI

Proposta emendativa 36.3. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2010  [ apri ]
36.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «tale incremento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.