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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.1. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2010  [ apri ]
19.1.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1».