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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.1. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2010  [ apri ]
12.1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, nel Pubblico Registro Automobilistico che provvede alla relativa annotazione sul certificato di proprietà ed alla comunicazione all'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»;
al comma 2, capoverso Art. 94-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il primo comma con il seguente:
«1. La carta di circolazione ed il certificato di proprietà, nonché il certificato di circolazione di cui all'articolo 97, non possono essere rilasciati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, ovvero risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.»;
b) al terzo comma, sostituire le parole: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1» con le seguenti parole: «sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto».