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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.5. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2009  [ apri ]
6.5. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:

01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida»;
b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
c) al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal novantesimo giorno successivo alla data;
c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e autoscuole).

Il Relatore
6.5. (ulteriore nuova formulazione)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere il seguente comma:
01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida»;
b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
c) al comma 2, sostituire le parole: dalla data con le seguenti: dal novantesimo giorno successivo alla data;
c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e autoscuole)

Il Relatore