Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura».