Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).
1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Procedure di rinnovo di validità della patente).
1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente»;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.