Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.