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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.05. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/04/2009  [ apri ]
3.05.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 97 è aggiunto il seguente comma: «11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale»;
b) all'articolo 126-bis dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere dei giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) all'articolo 203 è aggiunto in fine il seguente comma: «4. La presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali»;
d) all'articolo 204-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. La presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali»;
e) il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205»;
f) all'articolo 126-bis alla tabella dei punteggi è premessa la seguente voce: articolo 97, comma 11-bis. ....... punti 10.