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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 31/03/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/04/2009  [ apri ]
3.01.
approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.
(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.
2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.
3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-bis, comma 1».

ident. 3.02.