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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.2. in IX Commissione in sede referente riferita al nuovo testo C. 44 adottato nella seduta del 19/05/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2009  [ apri ]
29.2.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si può provvedere con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade affidate in concessione,;
b) al comma 2, sostituire le parole da: alla sostituzione della segnaletica fino a: o danneggiate con le seguenti: alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate;
c) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Relatore